Formazione, Sicurezza sul lavoro

Stage tirocinio e alternanza scuola lavoro

Il mondo della scuola e del lavoro, oramai da anni, si legano sempre più alle problematiche relative alla sicurezza sul lavoro. Di seguito tenteremo di dare alcune informazioni per quelle aziende (o per quei professionisti) che intendessero avvalersi dell’opportunità di accogliere uno stagista, un tirocinante o uno studente in alternanza.

L’articolo che segue non pretende di essere esaustivo ma vuole fornire gli strumenti utili per iniziare a districarsi in questo complesso mondo.

La normativa di riferimento per i tirocini e gli stage è  l’Accordo Stato Regioni n. 86/CSR del 25/5/2017. Lo stesso poi è stato in minime parti integrato da normative regionali.

A quanto detto si affiancano:

– il D.lgs 15/4/05 n. 77 nel caso di alternanza scuola lavoro (in parte recepito dall’Accordo citato)

– il DI 3/11/17 n. 195 che è fondamentale in quanto “Regolamento recante la Carta dei Diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola lavoro e modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza per gli studenti in alternanza scuola lavoro”


La figura dello stagista in alternanza scuola lavoro prevede una convenzione con l’istituto scolastico di provenienza.

La convenzione definita tra il soggetto proponente (scuola) ed il soggetto ospitante (azienda). Questi sono detti tirocini curricolari ed hanno modalità di effettuazione stabilite, a monte, dal soggetto proponente (scuola) che definisce anche i compiti e le attività consentite dal tirocinante. Quanto non previsto in convenzione non potrà essere eseguito. La convenzione dovrebbe riportare in modo esplicito quanto di seguito:

– La convenzione dovrà contenere un PFI (Piano Formativo Individuale) del rispetto del quale il tutor si farà garante – Assicurazione: a carico di chi e con quali tipi di copertura, fermo restando l’obbligo di apertura di posizione all’INAIL spetta al soggetto proponente (scuola)

– Obiettivi e modalità del tirocinio: con indicazione quindi delle mansioni previste per il tirocinante e con il dettaglio delle eventuali attività non consentite. Attività differenti dalle previste non dovrebbero essere svolte.

– Indicazione esplicita (nome e cognome) del tutor aziendale al quale lo stagista verrà affidato: il tutor dovrà seguire l’attività dello stagista ed essere sempre presente durante lo svolgimento dello stage in modalità di affiancamento e dovrà, inoltre, fornire oltre tutte le informazioni necessarie allo svolgimento in sicurezza delle singole attività dello stagista o del tirocinante.

– Il tirocinio può non essere retribuito

– il tirocinio può essere sospeso per maternità, infortunio o malattia di lunga durata (facendo i debiti scongiuri un esempio pratico di malattia di lunga durata potrebbe essere il covid)  

– Il tirocinio non più in generale durare meno di 2 mesi. Esistono eccezioni per le attività stagionali (1 mese) e per i tirocini estivi rivolti a studenti promossi dal servizio per l’impiego (durata minima 14 gg). La durata del tirocinio non può superare i 6 mesi  in regione Piemonte

– Divieto di attivazione del tirocinio se il tirocinante ha già lavorato per il soggetto ospitante negli ultimi due anni  

– Obbligo di redazione del PFI a carico del soggetto ospitante – Obbligo a carico del soggetto ospitante di redazione del dossier individuale del tirocinante

– Il tirocinio prevede un orario di lavoro di minimo 20 h/settimana e massimo di 40 che dovranno essere indicate nel PFI

Qualora non si trattasse di tirocinio curricolare come sopra definito ci troveremmo, a questo punto in presenza di tirocinio extracurricolare.

Fermo restando quanto sopra detto (che rimane comunque valido ad esclusione della porzione sulla retribuzione) si aggiungeranno le seguenti linee guida:

– secondo la recente riforma del lavoro il tirocinio extracurricolare dovrà avere una retribuzione che in regione Piemonte è fissata ad un minimo di 600 € lordi mensili che dovrà essere garantita per le 40 ore settimanali e di 300 € per 20 ore settimanali, i range intermedi saranno calcolati in modo proporzionale

– il tirocinio non può essere utilizzato per attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo

– divieto di stage per risolvere problemi di organico in periodi di picco di attività (lo stagista non può sostituire lavoratori in malattia, maternità, ferie…)

– le aziende che hanno effettuato licenziamenti negli ultimi 12 mesi non possono avvalersi di stagisti (la norma è molto “fiscale” per quanto riguarda gli stage retribuiti- le aziende che abbiano in corso procedure di cassa integrazione non possono avvalersi di stagisti per mansioni analoghe (anche qui vale la parentesi del punto precedente)

– divieto di realizzare più di un tirocinio con lo stesso stagista

In ogni caso i tirocinanti non possono:

– Ricoprire ruoli propri dell’organizzazione del soggetto ospitante: per essere più chiari non possono fare assumere responsabilità, per quanto riguarda la sicurezza non potranno avere incarichi specifici in organigramma, non potranno, in generale, operare in autonomia; servirà sempre il tutor in affiancamento

– non possono essere considerati sostituti di lavoratori subordinati (strutturati)- non è consentito al tirocinante orario di lavoro notturno o festivo tranne che sia finalizzato alle esigenze formative del PFI o del profilo professionale per il quale il tirocinio è attivato.

Se si trattasse di un tirocinio estivo di orientamento vi consiglio di applicare quanto previsto nel caso del tirocinio curricolare con la differenza sostanziale dell’età del partecipante (non prevista negli altri casi) fissata ad un range compreso tra i 16 e i 18 anni ed al fatto che non è prevista retribuzione ma rimborso spese minimo pari a € 200 mensili.

In merito ai tirocini esiste una sezione specifica del sito della Regione che fornisce anche un documento per le FAQ che trovate QUI.

Detto tutto questo il D.lgs 81/08 equipara questa figura, secondo l’articolo 2, ai lavoratori per quanto concerne gli obblighi di prevenzione e protezione da mettere in atto a carico del datore di lavoro.

Per quanto concerne la formazione generale e specifica la stessa dovrebbe, secondo le attuali normative, essere erogata dall’ente proponente in caso di curricolare o alternanza ma, sovente, sarà opportuno verificare la congruenza almeno della porzione della formazione specifica con la mansione prevista. Qualora carente o non presente sarà, ovviamente, a carico dell’ospitante integrare quanto necessario per il corretto e sicuro svolgimento dello stage.

Per quanto riguarda la normativa sulla sicurezza ricordiamo inoltre l’obbligo di visita medica preventiva all’attività di tirocinio al fine dell’ottenimento dell’idoneità alla mansione. Ovviamente non sarà consentita nessuna attività in solitario.

Come consiglio pratico vi ricordo che alcune attività a maggior rischio sarebbe bene evitarle (qui poi dovreste andare a verificare convenzione , PFI e/o eventuali contratti di lavoro).

In particolare:
Lavori in solitaria; attività che presuppongono utilizzo di DPI in III categoria (es: lavoro in quota o spazi confinati); attività che presuppongono abilitazioni all’uso di attrezzature per le quali è prevista abilitazione (es: muletti, gru per autocarro, e tutto quanto previsto dall’art. 73 del T.U.)