Formazione, Sicurezza sul lavoro

Dicembre 2021: novità in arrivo per la gestione del sistema sicurezza

Sulla scia delle recenti novità introdotte dai Decreti Ministeriali di settembre (DM 1 settembre 2021 “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25/09/2021; DM 02 settembre 2021 “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81” pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 04/10/2021; e DM 03 settembre 2021 “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.“, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29/10/2021); questo fine anno ci porta in consegna alcune importanti modifiche al D.lgs 81/08 introdotte già dal D.L. n. 146 del 21 ottobre. e recentemente in fase di modifica.

LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE

Nuovo obbligo di comunicazione preventiva dei rapporti di lavoro autonomo e occasionale per i committenti mediante l’invio all’ispettorato territoriale del lavoro competente tramite sms o posta elaettronica (articolo 15 comma 3 del D.lgs 81/08 – in coerenza con il lavoro intermittente) – sono previste sanzioni fino a 2500 euro. Rimane da vedere quali siano i riferimenti di mail e di numero telefonico per tale comunicazione che andranno richiesti, si presume alle ITL territoriali di competenza.

LAVORO IRREGOLARE

Viene prevista la sospensione dell’attività nell’ipotesi di almeno il 10% dei lavoratori irregolari al momento dell’accesso ispettivo. Nella ratio della normativa il provvedimento dovrà essere collegato la precedente.

SOSPENSIONE PER VIOLAZIONI DI SICUREZZA

In aggiunta a quanto già previsto dal D.lgs 81/08 Allegato I torna ad essere inserito tra i possibili rischi che prevedano sospensione dell’attività, se non debitamente gestiti, il rischio derivante dall’esposizione all’amianato (mancata notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei lavori che possono comportare il rischio).

Nei casi di provvedimento di sospensione a carico dei lavoratori per gravi violazioni di sicurezza o per lavoro irregolare viene ribadito che il datore di lavoro sarà, in ogni caso, tenuto a corrispondere integralmente la retribuzione e versare i relativi contributi.

PREPOSTO

Variazioni agli articoli 18 e 19 del D.lgs 81/08: obbligo per il datore di lavoro (e/o per i dirigenti) di individuare il preposto o i preposti ai quali vengono affidate le attività previste all’articolo 19. Di fatto la nomina dei preposti diviene obbligatoria e formalizzata, per ora senza distinzioni per le dimensioni e le tipologie di attività aziendali. Il preposto così nominato, qualora il contratto collettivo nazionale di riferimento lo preveda, potrà avere un emonumento per l’assolvimento dell’incarico (di fatto il ruolo di preposto dovrà essere retribuito) e, il preposto non potrà subire nessun pregiudizio a causa dello svolgimento delle proprie attività (comma 1bis art.18 del D.lgs 81/08). Viene prevista per i trasgressori una pena detentiva da 2 a 4 mesi o ammenda da 1500 a 6000 per la violazione.

L’articolo 19 prevede per il preposto, oltre agli obblighi già noti, obblighi di vigilanza specifici in merito all’uso di DPI e DPC e l’obbligo di intervento in caso di comportamenti non conformi da parte dei lavoratori fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza e qualora le disposizioni impartite non vengano attuate e persista la inosservanza, il preposto deve interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti. Sebbene l’obbligo, implicitamente fosse già previsto ed auspicato, di fatto, viene rigidamente normato e definito, anche dal punto di vista sanzionatorio è prevista la pena dell’arresto fino a due mesi o dell’ammenda da 491,40 a 1.474,21 euro.

Medesima pena viene prevista per i preposti che non ottemperino all’obbligo di tempestiva segnalazione al datore di lavoro e/o al dirigente delle non conformità rilevate anche per quanto concerne deficienze o mal funzionamenti di mezzi, attrezzature di lavoro, e per la mancata sospensione delle attività in caso di eventuali situazioni di petricolo individuate o segnalate durante l’espletamento delle funzioni di vigilanza.

In caso di attività in appalto o subappalto i datori di lavoro appaltatori e subappaltatori devono indicare espressamente e nominativamente al committente il personale che svolge la funzione di preposto. Viene in questo caso prevista la pena dell’arresto da due a quattro mesi o dell’ammenda da 1.500 a 6.000 euro.

NOVITA’ PER FORMAZIONI ED ADDESTRAMENTO

ADDESTRAMENTO

Consiste in attività pratica nel caso dell’uso corretto di: attrezzature, macchine, impianti, sostanze, preparati, DPI e procedure di sicurezza. In questi casi, e in tutti i casi degli interventi di addestramento è prevista la tenuta di specifico registro (anche in formato informatico) per tutti gli interventi tenuti in azienda.

PREPOSTI

Obbligo di aggiornamento per la figura di preposto stabilita in cadenza massimo biennale e comunque ogni qualvolta ciò si renda necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi. Viene prevista la pena dell’arresto da due a quattro mesi o dell’ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro (nuovo art. 37 comma 7-ter D.lgs 81/08). Ovviamente varieranno, sulla scorta di quanto detto anche i commi 2 e 3 dell’art. 37.

DATORE DI LAVORO

Viene introdotto l’obbligo formativo anche per il datore di lavoro che dovrà ricevere “adeguata e specifica formazione” soggetta ad aggiornamento periodico (ad oggi ancora tutta da stabilire la modalità di formazione, la durata, la periodicità di aggiornamento e l’individuazione dei formatori, il tutto demandato ad un futuro Accordo della Conferenza Permanente Stato-Regioni)

ACCORDO STATO REGIONI

Entro il 30 giugno 2022 la Conferenza permanente Stato-Regioni è chiamata ad adottare un Accordo che dovrà: accorpare gli Accordi attuativi riferiti al D.lgs 81/08 in materia di formazione e, nel modo più esplicito e chiaro possibile (questa è una speranza n.d.r.), chiarire quanto necessario all’erogazione dei corsi di cui al paragrafo precedente.

ORGANISMI PARITETICI

Il Ministero del Lavoro provvederà a consultazioni sul piano nazionale delle associazioni sindacali e datoriali più rappresentative (si vedano in merito alla rappresentatività i punti relativi presenti nell’ASR del 7/7/2016) finalizzate all’istituzione di un repertorio nazionale degli organismi con definizione dei criteri identificativi e di appartenenza richiesti.

PERSONALISSIME CONCLUSIONI CONCLUSIONI

Quanto tutto questo contribuirà all’effettiva sicurezza sui posti di lavoro non è chiaro e, ad oggi non ci è dato sapere. Certo che, sicuramente, la prima impressione dello scrivente è che si sia mirato più alla burocrazia che alla sostanza introducendo nuovi adempimenti che daranno probabilmente vita a una miriade di adedmpimenti formali ed a tante perplessità, dubbi, interpretazioni e sanzioni. Ovviamente speriamo di sbagliarci e di essere i soliti inguaribili pessimisti.

“non vedrei ora così bello, se già non avessi veduto così nero” (G.Pascoli)